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Pensioni Scuola, un riepilogo su requisiti, pensionamento coatto e ricostruzione carriera

lentepubblica.it • 18 Settembre 2017

lavoratori precoci pensioniAlcune indicazioni in merito alle pensioni del personale scolastico, con un riepilogo su requisiti, ricostruzione di carriera e pensionamento coatto.


Ai fini del trattamento di quiescenza non si può modificare una ricostruzione di carriera che ha avuto una interruzione di 27 giorni per motivi di famiglia. Infatti la “ratio”  delle istanze di “computo” è la sistemazione della situazione contributiva ai fini pensionistici e non la “copertura” di eventuali periodi di interruzione ai fini della progressione stipendiale.

 

Se un docente che deve andare in pensione, con 5 anni di pre-ruolo, dopo aver richiesto il riscatto laurea e aver  maturato i 18 anni, perché potrebbe vedersi applicato il sistema misto? La legge “Fornero” sulle pensioni ha stabilito che la misura della pensione a decorrere dal 2012 viene determinata, per tutti, con il sistema contributivo. La pensione sarà pertanto calcolata fino al 31/12/2011 con il sistema retributivo e dal 2012 in poi con il sistema contributivo.

 

Riguardo il pensionamento coatto: per quanto concerne il pensionamento d’uffico per raggiunti limiti di servizi, ecco quanto previsto dalla precedente circolare MIUR sulle pensioni (prot. 38646 del 7/12/17):

 

“Il comma 5 dell’articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

 

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

 

– al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

 

– al compimento, entro il 31 agosto 2017 (nella prossima circolare sarà indicato 31 agosto 2018), dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

 

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

 

Laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.”

 

Pertanto il pensionamento coatto per raggiunti limiti di servizio, può avvenire quando, oltre al raggiungimento dell’anzianità di servizio entro il 31/8 (il suo caso soddisfa questo requisito), si è difronte a posti in esubero o quando (l’Amministrazione è obbligata) si è raggiunto il limite ordinamentale per la permanenze in sevizio ovvero 65 anni.

 

In merito all’anzianità contributiva e l’età anagrafica, si può matura il diritto alla pensione anticipata, anche secondo i requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011. Si precisa che dal 2019 i requisiti pensionistici sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

 

Infine bisogna anche ricordare che il pensionamento determina la disattivazione della Carta Docente con conseguente impossibilità di utilizzare il borsellino elettronico per generare buoni  nell’anno scolastico seguente al pensionamento, in quanto si risulterà in pensione e non si avrà più diritto al bonus.

 

 

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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